Lo Statuto
Ambiente e/è Vita Sardegna ETS
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 Denominazione
Ambiente e/è Vita Sardegna è un’associazione a diffusione Regionale. É costituita l’associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata “Ambiente e/è Vita Sardegna ETS”, quale rappresentanza locale nell’ambito della Regione Sardegna dell’associazione Ambiente e/è Vita ETS, di cui si impegna a rispettare lo Statuto e a concorrere all’attuazione dei programmi, degli indirizzi e delle decisioni degli organi nazionali.
L’Associazione usa la denominazione ETS o la locuzione Enti del Terzo Settore in conformità alla normativa vigente.
L’associazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio a forma di cuore in verde, giallo e blu all’interno del quale insiste la scritta “Ambiente e/è Vita Sardegna ETS” in verde e blu.
Art. 2 Sede, rappresentatività e durata
Ambiente e/è Vita Sardegna ha sede legale a Cagliari, nel Vico I° Sant’Eusebio, n. 2. L’eventuale variazione della sede all’interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo Regionale e non richiederà formale variazione del presente Statuto. É inoltre possibile istituire sedi secondarie a livello territoriale Regionale, previa delibera del Consiglio Direttivo Regionale e nel rispetto della specifica disciplina regolamentare.
L’Associazione ha competenza sull’intero territorio della Regione Sardegna.
Eventuali attività al di fuori della Regione Sardegna dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale.
L’Associazione non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, non distribuisce né direttamente né indirettamente utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, è presente sull’intero territorio Regionale con proprie sedi territoriali, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera del Congresso-Assemblea Regionale, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Ambiente e/è Vita Sardegna dovrà essere presa dal Congresso-Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere richiesto parere all’Organismo di controllo normato ai sensi dell’art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l’art. 8 comma 23 dei Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve ai soci.
In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.
Art. 3 Finalità e attività di interesse generale.
Ambiente e/è Vita Sardegna assume la forma di associazione (non riconosciuta), non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. così come specificato nelle lettere del medesimo:
d) educazione, istruzione e formazione, professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i.;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 4 Modalità per il raggiungimento delle finalità
Premesso che per Ambiente e/è Vita Sardegna “l’Uomo è al centro del sistema Ambiente”, le finalità prioritarie sono identificate e configurabili nei seguenti punti:
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la conservazione della natura, la difesa dell”ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione delle tradizioni popolari, la riscoperta e il recupero della “memoria” antropologica;
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la tutela e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione dei tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado.
In ragione di quanto espresso l’Associazione per il perseguimento delle finalità di istituto di cui all’art. 3 del presente Statuto articola le sue attività per mezzo di campagne d’informazione e sensibilizzazione, modelli di partecipazione e concertazione con le comunità e la collettività, attivazione di progetti e realizzazione di materiale promo-pubblicitario misure di informazione e formazione, attività di educazione formale ed informale e di sensibilizzazione ambientale, promozione di iniziative nei diversi settori economici, articolate nella seguenti formule:
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attività di studio e di ricerca scientifica , digitalizzazione ed innovazione tecnologica, svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca nelle materie dedicate;
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iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri e periodici diffusione libreria, di produzione di materiale audiovisivo e gestioni emittenti radio e televisive;
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attività di sensibilizzazione ed informazione ambientale, educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado e partecipazione collettiva alle decisioni in materia ambientale;
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attivazione di agorà di confronto pubblico, organizzazione di seminari, sessioni di confronto tavoli di concertazione, dibattiti, convegni attinenti allo scopo sociale;
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avviare modelli di gestione pattizia di beni collettivi sul modello della piena inclusività sociale e di partecipazione diffusa anche attraverso il sistema delle procedure negoziali ambientali su base volontaria;
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manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;
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iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela ed alla salvaguardia del territorio: offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria, individuazione e creazione di possibilità di lavoro;
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iniziative per il tempo libero e la promozione del turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;
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partecipazione a congressi nazionali ed internazionali, relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
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promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa;
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gestione di are naturali protette, oasi naturalistiche, aree e strutture di recupero, cura e protezione della fauna, siti di interesse comunitario ( Rete Natura 2000) e zone di Importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani a suburbani e relative strutture, nel quadro dalle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
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attività di formazione prevenzione e di intervento di protezione civile ed ambientale;
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attività di controllo e monitoraggio, recupero e bonifica del territorio, realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini ad esempio attraverso la Citizen science in difesa dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e riguardo i cambiamenti climatici;
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promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e d’intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
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promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile e competitivo di grandi sistemi territoriali e ambientali ;
-
stipulare e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi a ogni altra modalità prevista dalla legge;
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gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientali e similari;
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opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri. Denunce ed esposti alla magistratura, costituzione di parte civile nei giudizi civili, amministrativi e contabili, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta ed ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente;
Le attività di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto potranno altresì essere svolte attraverso le seguenti ulteriori azioni, forme e modalità: raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; favorire Io sviluppo di imprese sociali; partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari; supportare la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, coworking e fab lab a tematica ambientale, imprese giovanili, spin off e start up scolastiche e universitarie; stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.
Art. 5 Attività Diverse
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’apposito Decreto ministeriale.
La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte da parte del Consiglio Direttivo Regionale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 Volontari e attività di Volontariato
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, cha svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dall’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale con apposita delibera, fatte salve la specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.
Art. 7 Personale.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 8 Soci
Sono soci di Ambiente e/è Vita Sardegna, le persone iscritte ad Ambiente e/è Vita ETS che hanno chiesto l’iscrizione nel territorio della Regione Sardegna, in regola con l’iscrizione.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto, dello Statuto di Ambiente e/è Vita ETS ed il versamento della quota associativa annuale
Il Consiglio Direttivo di Ambiente e/è Vita ETS registra le iscrizioni solo ad avvenuto versamento della quota annuale.
Per le sue attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.
E’ garantita piena libertà di iscrizione.
Le categorie di soci sono:
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socio ordinario;
-
socio sostenitore;
-
socio junior;
I soci junior, ovvero di età inferiore a 18 anni, potranno esercitare il loro diritto di iscrizione attraverso la firma genitoriale o di chi ne esercita la potestà e saranno annotati su apposito registro previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
I soci junior possono versare liberamente la quota sociale e possono partecipare all’attività dell’associazione con l’assenso dei genitori e di chi ne fa legalmente le veci.
La partecipazione dei soci junior alla vita associativa e paritaria e garantita ed inoltre per la funzione di voto si stabilisce che il relativo esercizio è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
In applicazione dei principi inderogabili di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, in ossequio al principio costituzionale dell’equilibrio di genere, tutti gli associati possono essere eletti negli organismi sociali.
In applicazione all’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Il voto può esprimersi anche per delega secondo quanto specificatamente previsto dall’art.24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione, entro il termine di 60 giorni.
La delibera del Consiglio Direttivo sull’accoglimento va comunicata all’associato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato par iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L’interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni al Collegio dei Probiviri, la quale si pronuncerò in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.
La qualità di socio sì perde:
-
per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo;
-
per morosità nel pagamento della quota associativa;
-
per esclusione;
-
per morte.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo, dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell’associazione, dalle norme statutarie, delle delibere degli Organi associativi o che ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi sociali.
Il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso Collegio dei Probiviri che si pronuncerà alla prima seduta utile.
La perdita, per qualunque causa, dalla qualifica di socio comporta in ogni caso l’automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.
Art. 9 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti:
• essere informati su tutte la attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle
prestazioni realizzate dall’associazione;
• avere elettorato attivo e passivo anche per il tramite del propri rappresentanti eletti negli organi;
• recedere dall’Associazione.
I soci hanno diritto a consultare Libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo Regionale almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dagli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
Art. 10 Organi Sociali
Gli Organi Sociali di Ambiente e/è Vita Sardegna sono:
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il Congresso-Assemblea Regionale dei soci;
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il Presidente Regionale;
-
il Consiglio Direttivo Regionale;
-
l’Organo di Controllo;
-
il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo di Ambiente e/è Vita ETS, in presenza di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità e del buon nome dell’Associazione, su proposta motivata del Presidente nazionale, a seguito di un suo espresso richiamo formale infruttuoso, delibera lo scioglimento degli Organi regionali.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all’atto deliberativo designa un Coordinatore Regionale con pieni poteri compresivi della rappresentanza legale.
II Coordinatore Regionale avrà il compito di garantire la continuità operativa della Sede Regionale e di convocare il Congresso-Assemblea Regionale dei soci per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti da tenersi entro massimo 60 giorni dal provvedimento di scioglimento.
Con l’elezione, dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore Regionale cessa dalla carica.
Contro la deliberazione di scioglimento adottata dal Consiglio Direttivo può essere proposto, entro 30 giorni dalla ricezione, ricorso al Collegio dei Probiviri il quale si determina, entro sessanta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l’annullamento del provvedimento. II ricorso non ha effetti sospensivi.
Art. 11 Congresso-Assemblea Regionale dei soci
Il Congresso-Assemblea Regionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
E’ convocato almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e tutte le volte che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un decimo (1/10) degli iscritti.
Il Congresso-Assemblea Regionale è convocato tramite affissione presso la sede legale e sul sito associativo con preavviso di almeno 10 giorni.
E’ contemplata anche la possibilità di convocazione telefonica e tramite e-mail.
La convocazione deve contemplare il giorno, l’ora, la sede della seduta, l’ordine del giorno coi punti oggetto del dibattimento, nonché la data dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
La riunione assembleare potrà avvenire anche per mezzo dell’utilizzo delle nuove modalità telematiche (su piattaforma web) purché sia garantito il tracciamento della presenza e assicurato il diritto di voto.
Le deliberazioni del Congresso-Assemblea Regionale sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno (50% +1)
In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Il Congresso-Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:
-
in via ordinaria:
-
discutere, definire e approvare il progetto associativo;
-
eleggere il Presidente Regionale;
-
eleggere il Consiglio Direttivo Regionale;
-
eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
-
approvare il bilancio.
-
in via straordinaria:
-
modificare lo statuto;
-
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
In seduta straordinaria il Congresso-Assemblea Regionale approva lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli eventi diritto.
In seduta straordinaria il Congresso-Assemblea Regionale approva la modifica dello statuto a maggioranza dei voti con la presenza di almeno il 20% degli associati.
Il Congresso-Assemblea Regionale, inoltre, stabilisce le linee programmatiche e operative dell’Associazione.
Al Congresso-Assemblea Regionale partecipano:
• tutti i soci, se regolarmente iscritti, con diritto di parola e di voto;
Il voto può esprimersi anche per delega secondo quanto specificatamente previsto dall’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni così come indicato nell’art.9 del presente Statuto.
Art. 12 Consiglio Direttivo Regionale
Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale i membri eletti dal Congresso-Assemblea Regionale in numero da 5 a 11 componenti.
Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 4 anni.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno quattro volte all’anno ed è il massimo organo di direzione politica tra un Congresso-Assemblea Regionale e l’altro.
Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale, che ne fa parte di diritto e, in caso di sua assenza, da persona appositamente designata dal Consiglio medesimo
Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato qualora lo richieda un numero di iscritti che rappresenti almeno 30% della base associativa.
La convocazione deve contemplare il giorno, l’ora, la sede della seduta, l’ordine del giorno coi punti oggetto in discussione nonché la data dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti,
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale sono prese a maggioranza del presenti, e in caso di parità il voto del Presidente Regionale vale doppio.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare agli atti assieme al verbali del dibattito, appositamente sottoscritto dal Presidente Regionale e dal Segretario del Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni successivi.
Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
-
applicare la delibere del Congresso-Assemblea Regionale;
-
approvare le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
-
autorizzare la costituzione delle sedi territoriali, nel rispetto della specifica disciplina regolamentare;
-
modificare e/o adeguare la denominazione sociale alla sopravvenienze normative ed amministrative, la sede legale;
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nominare l’Organo di Controllo;
-
controllare l’applicazione e il rispetto dallo Statuto;
-
assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
-
predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Congresso-Assemblea Regionale;
-
deliberare sulla realizzazione di attività diverse secondo quanto normato dall’art.5 del presente Statuto;
-
deliberare sulla responsabilità del componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
-
deliberare la proposta, da approvare in linea definitiva con successiva votazione del Congresso-Assemblea Regionale, di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Art. 13 Presidente Regionale.
Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso-Assemblea Regionale che convoca e presiede.
Il Presidente Regionale rappresenta legalmente l’associazione, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo Regionale di cui fa parte di diritto.
Convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.
In particolare convoca e presiede il Congresso-Assemblea Regionale e il Consiglio Direttivo Regionale;
Resta carica per quattro anni ed è rieleggibile unicamente per un secondo mandato sino ad un massimo di 8 anni.
Il Presidente Regionale adotta atti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale.
Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell’associazione sia in giudizio cha nel confronti di terzi. La rappresentanza legale e la legittimazione attiva e passiva.
In caso di dimissioni, cessazione delle funzioni o di non temporaneo impedimento del Presidente Regionale, nelle more le funzioni saranno svolte da un facente funzione nominato dal Consiglio Direttivo Regionale, che, così come disciplinato dall’art.15 del presente Statuto, provvede a convocare il Consiglio Direttivo Regionale il quale entro e non oltre 60 giorni dispone dell’indizione di un Congresso-Assemblea Regionale per l’elezione del nuovo Presidente Regionale,
Art. 14 Libri Sociali
L’Associazione deve tenere ed avrà cura di aggiornare i seguenti documenti sociali:
1. il libro dagli associati con sezione dedicata agli iscritti junior;
2. il libro delle adunanza e delle deliberazioni del Congresso-Assemblea Regionale;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale;
L’Associazione deve altresì predisporre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora questo sia stato istituito.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale dei conti, qualora questo sia stato istituito.
L’Associazione deve infine tenere il registro del volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionali.
Art. 15 Incompatibilità dalle cariche sociali
La candidatura, l’elezione e la nomina in organismi di rappresentanza istituzionale di Circoscrizioni, Municipi e simili, Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Parlamento nazionale ed europeo, Governo è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, Direttore generale, componente del Consiglio Direttivo Regionale.
Pertanto l’elezione o la nomina comportano la decadenza immediata dalle cariche di cui sopra.
Insiste incompatibilità fra gli incarichi di Presidente Regionale e componente del Consiglio Direttivo Regionale di Ambiente e/è Vita Sardegna e l’incarico di Segretario, Presidente, componente della Segreteria di partiti o di organismi equipollenti di partiti di livello locale, Regionale o nazionale,
Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi. Chiunque si trovasse in questa posizione ha l’obbligo di darne notizia con comunicazione scritta agli organismi competenti ed ha altresì l’obbligo dì astenersi dalle discussioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale sui punti sui quali possa insistere anche un potenziale conflitto di interesse.
Art. 16 Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell’Associazione previsti dal presente Statuto e a coloro che prestino lavoro per Ambiente e/è Vita Sardegna si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, nei limiti previsti dall’art. 8 comma a) e secondo le previsioni e i dispositivi dell’art. 16 del Codice medesimo.
Art. 17 Organo di Controllo
E’ nominato, dal Consiglio Direttivo Regionale, nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n.117/2017.
E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed un supplente scelti fra le professionalità previste dalla legge e con le occorrenti e comprovate capacità tecniche.
L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul corretta funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L’Organo di Controllo dura in carica par quattro esercizi e può essere rinominato.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi dl corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipuamente incaricato della revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
I componenti dell’Organo di Controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli amministratori dell’Associazione circa l’andamento della operazioni sociali o intorno a determinati affari.
Art. 18 Collegio Regionale dei Revisori dei conti
Il Consiglio Direttivo Regionale, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 117/2017, nomina un Revisore Legale dai conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per quattro esercizi e può essere rinominato.
Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell’associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi.
Il Revisore Legale dai conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, sia pure senza diritto di voto.
L’eventuale attività del Revisore Legale del conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento al bilanci.
Art. 19 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito dai beni mobili a immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all’incremento del patrimonio.
Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annue dai soci a/o da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dall’Associazione si procederà con la contribuzioni degli associati e coi proventi dalla attività associative.
É fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi dì gestione delle attività fra gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi.
Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. quote associative e i beni con esse acquistati;
2. beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni e/o donazioni conferiti dal soci o da terzi;
3. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
4. attività di raccolta fondi
5. donazioni e lasciti testamentari
6. proventi da attività d’interesse generale a da attività diversa ex art. 6 del Codice del terzo Settore
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti
8. proventi derivanti da convenzioni e /o rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni
9. importi liquidati a qualsiasi titolo con provvedimenti giudiziari e/o con accordi conciliativi, anche redatti all’esito di procedure non contenziose;
10. altre entrate, anche di natura commerciale, comunque compatibili coi principi e le finalità dell’Associazione. L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento del suoi fini a in Italia presso privati, istituzioni e/o Enti pubblici.
Art. 20 Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio a 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Congresso-Assemblea Regionale approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In caso di comprovata necessità o impedimento, l’approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.
II bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell’Associazione, il Consiglio Direttivo Regionale provvederà a redigere il Bilancio d’esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario, con l’indicazione del proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
II bilancio consuntivo viene presentato al Congresso-Assemblea Regionale per la discussione e l’approvazione.
II bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede Associazione negli otto giorni che precedono il Congresso-Assemblea Regionale convocato per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta può prenderne visione
Una volta approvato, il bilancio rimane affisso nel locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono la sua deliberazione.
Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Ambiente e/è Vita Sardegna dovrà essere presa dal Congresso-Assemblea Regionale nelle forme e modalità disciplinate dal presente Statuto
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’ art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Nelle more dell’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dovrà essere richiesto parere Organismo di Controllo normato ai sensi dell’art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l’art. 8 comma 23 dei Decreto Legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve al soci.
In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né la restituzione della quota associativa.
Art. 22 Quadro Normativo di riferimento
II funzionamento dall’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto anche dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle disposizioni legislative del Codice Civile afferenti le associazioni.
Art. 23 Norme transitorie
Le eventuali incompatibilità di cui al presente Statuto avranno piena efficacia al primo rinnovo delle cariche associative e comunque successivamente alla data di approvazione del presente statuto.
Tutte la clausole statutarie la cui validità è vincolata all’iscrizione dell’associazione nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.
La clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all’art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.