Lo Statuto

Ambiente e/è Vita Sardegna ETS

Art. 1 Costituzione, logo e denominazione

È costituita l’Associazione regionale “Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus”, quale rappresentanza locale nell’ambito della Regione Sardegna dell’Associazione Ambiente e/è Vita Onlus che ne autorizza l’uso della denominazione sociale nella regione Sardegna.
L’Associazione è tenuta all’attuazione dei programmi nazionali ed al rispetto dello statuto e delle decisioni degli Organi nazionali di Ambiente e/è Vita Onlus.
L’Associazione ha competenza sull’intero territorio della Regione Sardegna.
Eventuali attività al di fuori della regione di competenza dovranno essere autorizzate dagli Organi nazionali di Ambiente e/è Vita Onlus.
L’acronimo ONLUS o la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale sarà presente in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione è autonoma, apartitica ed ha come logo un trifoglio con petali a forma di cuore, in verde, giallo e blu, racchiuso in un rettangolo all’interno del quale è la scritta “Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus” in verde e blu.

Art. 2 Sede, rappresentatività e durata

L’Associazione ha sede legale in Cagliari in Via Pascoli, 35, non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, non distribuisce né direttamente né indirettamente utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è presente sull’intero territorio regionale con proprie strutture rappresentative, ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta solo a seguito di delibera dell’assemblea dei soci, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 Finalità e attività

Premesso che per l’Associazione “Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus” l’uomo è al centro del sistema ambiente, le finalità dell’Associazione sono:
la conservazione della natura, la difesa dell”ambiente, la salvaguardia delle culture locali, la valorizzazione delle tradizioni popolari, la riscoperta e il recupero della “memoria” antropologica;
la tutela e la valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti (ecologico, paesaggistico, archeologico, artistico, architettonico, storico, sociale) e in tutte le sue potenzialità (economiche, turistiche, sportive, di fruizione dei tempo libero), contro qualsiasi forma di degrado.
Nel perseguire tali finalità, l’associazione promuove ed organizza, nell’ambito del territorio della Regione Sardegna, iniziative d’ogni genere e, tra queste, in particolare:
attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca;
iniziative marginali, strumentali, editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni, diffusione libraria, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;
manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi;
opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri. denuncie ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio; offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria, individuazione e creazione di possibilità di lavoro;
iniziative per il tempo libero e la promozione di un turismo responsabile: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, campeggi, sport non competitivo;
partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa;
gestione di aree naturali protette, oasi naturalistiche, aree e strutture di recupero, cura e protezione della fauna;
attività di formazione, prevenzione e di intervento di protezione civile ed ambientale;
promozione, diffusione e vendita di prodotti agricoli tradizionali, naturali e di qualità, in punti vendita propri e per conto terzi;
attività di controllo, monitoraggio, recupero e bonifica del territorio.

L’Associazione dovrà inoltre attivare e sviluppare, nell’ambito del territorio regionale, le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali di Ambiente e/è vita Onlus.
Per lo svolgimento di tali attività l’Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.
L’Associazione può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale.
Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dall’Associazione regionale.

Art. 4 Soci

Sono soci dell’associazione gli iscritti ad Ambiente e/è vita onlus residenti nella Regione Sardegna.
La Direzione nazionale di Ambiente e/è Vita Onlus registra le iscrizioni solo ad avvenuto versamento della quota spettante, di norma pari a metà della quota sociale.
Per le sue attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e di coloro che ricoprono cariche associative.
I Soci sono ordinari, sostenitori e giovani.
Tutti i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e del regolamento interno.
Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese affettivamente sostenute per l’attività svolta, secondo le modalità fissate dal regolamento interno.
La qualità di socio si perde automaticamente per dimissioni e per mancato versamento delle quote associative annue.
Su richiesta della Segreteria Regionale, la Direzione nazionale può disporre, in caso di urgenza, l’espulsione di un iscritto per:
violazione del presente statuto;
motivi disciplinari e gravi scorrettezze associative;
atteggiamenti e comportamenti che possono nuocere alla reputazione dell’Associazione.
All’iscritto espulso è concessa la facoltà di appellarsi al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento.
Il Collegio, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, deve formulare, motivandole, le proprie determinazioni.

Art. 5 Organi Sociali

Gli organi sociali dell’Associazione sono:
L’Assemblea regionale dei soci;
Il Segretario Regionale;
La Segreteria Regionale;
Il Collegio regionale dei Revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea Regionale

L’Assemblea regionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione, vi partecipano con diritto di parola e di voto tutti i soci in regola con l’iscrizione.
Approva annualmente i bilanci regionali preventivi e consuntivi, valuta, discute ed approva le relazioni e i documenti approntati dalla Segreteria regionale.
Si riunisce di norma una volta l’anno e può partecipare all’assemblea con diritto di parola e di voto il Segretario nazionale di Ambiente e/è Vita Onlus o un suo delegato.
Elegge ogni tre anni, qualunque sia il numero dei votanti, il Segretario regionale, la Segreteria regionale ed il Collegio regionale dei revisori dei conti.
All’elezione di cui al comma precedente hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con l’iscrizione.
L’Assemblea regionale può apportare modifiche allo statuto regionale, ma le stesse sono soggette all’approvazione degli organi nazionali e potranno essere rese effettive solo successivamente alla comunicazione ufficiale da parte del Presidente nazionale di Ambiente e/è vita Onlus.
L’Assemblea Regionale è convocata dal Segretario Regionale.

Art. 7 Segretario regionale

Il Segretario regionale rappresenta legalmente l’Associazione, ne indirizza, promuove e dirige le scelte e le attività operative ed organizzative, nell’ambito di quanto deliberato dall’Assemblea regionale ed esegue le delibere della Segreteria regionale di cui fa parte di diritto.
Amministra l’Associazione regionale con ampi poteri ordinari e ne è responsabile di fronte all’Assemblea regionale.
Nomina, d’intesa con la Segreteria Regionale, i responsabili a livello provinciale, comunale o altro ambito territoriale.
È tenuto a comunicare alla Direzione nazionale le nomine effettuate, i bilanci annuali, riferimenti di c/c bancari e/o postali intestati alla Associazione regionale ed ogni altra informazione inerente le attività e le iniziative svolte e qualsiasi altra informazione e/o documentazione richiesta dagli organi nazionali.
L’inosservanza di tale ultima iposizione può essere motivo di revoca all’uso della denominazione sociale.
Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale di Ambiente e/è Vita Onlus.

Art. 8 Segreteria regionale

La Segreteria Regionale è l’organo operativo centrale dell’Associazione regionale.
È composta da cinque (5) membri eletti dall’Assemblea Regionale e si riunisce su convocazione del Segretario regionale.
Con proprie deliberazioni predispone i bilanci preventi e consuntivi, approva le relazioni annuali sulle attività svolte ed i documenti da sottoporre agli orgni nazionali e all’Assemblea Regionale.
Vota a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Segretario Regionale.

Art. 9 Collegio regionale dei Revisori dei conti

Il Collegio regionale dei Revisori dei conti assicura la regolarità contabile dell’Associazione e la certifica dinanzi all’Assemblea Regionale.
È composto da tre membri ed elegge un Presidente al suo interno.

Art. 10 Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dai contributi e dalle erogazioni dei soci e dei privati;
dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, commerciali e produttive marginali e strumentali, svolte sotto qualsiasi forma;
dai contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
da donazioni e lasciti testamentari;
da rimborsi derivanti dalla stipula di convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di Enti o società.

Art. 11 Disciplina per l’uso di domini Internet ed indirizzi di posta elettronica.

Il dominio www.ambientevita.it/ o similari del tipo “com – org – net – cu” possono essere registrati solo dalla Direzione nazionale di Ambiente e/è Vita Onlus.
La Direzione nazionale di Ambiente e/è Vita Onlus autorizzerà ed assegnerà l’uso dei domini per le Associazioni regionali e per le altre strutture territoriali.
Per l’Associazione regionale il dominio sarà del tipo: www.ambientevita-sardegna.it
Per le strutture locali i domini saranno del tipo: www.ambientevita-(nome della provincia, del comune o ambito territoriale).it

Art. 12 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile.